{"id":9623,"date":"2026-11-06T12:55:20","date_gmt":"2026-11-06T11:55:20","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalpr.store\/it\/?p=9623"},"modified":"2026-11-06T12:55:20","modified_gmt":"2026-11-06T11:55:20","slug":"archivi-degli-annunci-delle-grandi-piattaforme-la-consultazione-della-commissione-sul-dsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalpr.store\/it\/archivi-degli-annunci-delle-grandi-piattaforme-la-consultazione-della-commissione-sul-dsa\/","title":{"rendered":"Archivi degli annunci delle grandi piattaforme: la Commissione europea apre una consultazione sul DSA"},"content":{"rendered":"<p>La Commissione europea ha avviato il 4 novembre 2026 una consultazione pubblica per migliorare gli strumenti attraverso i quali cittadini, giornalisti e ricercatori possono esaminare le pubblicit\u00e0 diffuse dalle maggiori piattaforme digitali. L&#8217;iniziativa riguarda gli <strong>archivi degli annunci delle grandi piattaforme<\/strong>, gi\u00e0 previsti dal Digital Services Act (DSA), e punta a rendere pi\u00f9 efficaci le modalit\u00e0 di ricerca, consultazione e analisi delle inserzioni.<\/p>\n<p>La raccolta dei contributi rester\u00e0 aperta fino al <strong>2 dicembre 2026<\/strong>. Bruxelles intende utilizzare le osservazioni ricevute per preparare nuove linee guida tecniche, senza modificare nell&#8217;immediato gli obblighi stabiliti dal regolamento europeo.<\/p>\n<p>La questione interessa direttamente chi studia la comunicazione digitale. Gli archivi pubblicitari permettono di ricostruire le campagne diffuse online, individuare i soggetti che le finanziano e comprendere quali criteri siano utilizzati per raggiungere determinate categorie di utenti. La disponibilit\u00e0 delle informazioni, tuttavia, non coincide necessariamente con la possibilit\u00e0 di analizzarle in modo semplice e sistematico.<\/p>\n<h2>Cosa prevede il Digital Services Act per gli archivi pubblicitari<\/h2>\n<p>L&#8217;articolo 39 del Digital Services Act obbliga i fornitori di piattaforme online e motori di ricerca designati come molto grandi a rendere disponibili archivi pubblici delle pubblicit\u00e0 mostrate attraverso i propri servizi.<\/p>\n<p>Nel linguaggio del regolamento europeo, queste categorie vengono indicate rispettivamente con le sigle VLOP, Very Large Online Platforms, e VLOSE, Very Large Online Search Engines.<\/p>\n<p>L&#8217;obbligo riguarda servizi che hanno ricevuto la specifica designazione prevista dal DSA. Non si estende indistintamente a ogni sito Internet che ospita inserzioni pubblicitarie.<\/p>\n<p>Gli archivi degli annunci delle grandi piattaforme devono contenere informazioni sul messaggio pubblicitario, sul prodotto o servizio promosso e sul soggetto per conto del quale viene diffuso. Quando il finanziatore \u00e8 diverso dall&#8217;inserzionista, anche questa distinzione deve risultare consultabile.<\/p>\n<p>Il regolamento richiede inoltre dati relativi al periodo di diffusione, ai principali parametri utilizzati per individuare il pubblico destinatario e alla portata della campagna, secondo le informazioni previste dalla normativa.<\/p>\n<p><strong>Le piattaforme interessate devono garantire strumenti di ricerca con criteri multipli e accesso attraverso interfacce di programmazione, comunemente chiamate API.<\/strong> Queste ultime consentono a software esterni di interrogare gli archivi e acquisire informazioni senza ricorrere esclusivamente alla consultazione manuale.<\/p>\n<p>La conservazione dei dati \u00e8 prevista durante la diffusione degli annunci e fino a un anno dopo la loro ultima pubblicazione sul servizio. Sono stabilite disposizioni particolari per i contenuti rimossi o disabilitati in seguito a contestazioni di illegalit\u00e0 o violazioni delle condizioni della piattaforma.<\/p>\n<p>Si tratta di obblighi gi\u00e0 vigenti. La consultazione del novembre 2026 interviene sulle modalit\u00e0 con cui tali disposizioni possono essere applicate e verificate.<\/p>\n<h2>Ricerca delle inserzioni e accesso ai dati: le questioni poste da Bruxelles<\/h2>\n<p>La Commissione ha individuato tre ambiti sui quali raccogliere osservazioni: la facilit\u00e0 di ricerca all&#8217;interno degli archivi, la comprensibilit\u00e0 delle informazioni relative al pubblico raggiunto e l&#8217;accessibilit\u00e0 dei contenuti pubblicitari.<\/p>\n<p>Il primo riguarda il funzionamento degli strumenti di interrogazione. Un archivio pu\u00f2 contenere un numero elevato di inserzioni, ma risultare poco utile quando le possibilit\u00e0 di filtraggio non consentono di isolare campagne, periodi o soggetti di interesse.<\/p>\n<p>Per un ricercatore che debba studiare la comunicazione commerciale di un determinato settore, poter effettuare ricerche su pi\u00f9 parametri \u00e8 essenziale. Lo stesso vale per un giornalista impegnato a verificare se una campagna sia stata diffusa da diversi inserzionisti o riproposta attraverso messaggi differenti.<\/p>\n<p>La seconda questione riguarda i dati sul pubblico. Conoscere i criteri utilizzati per distribuire una pubblicit\u00e0 aiuta a comprendere come le piattaforme organizzino la comunicazione commerciale e quali categorie di utenti possano essere state interessate.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 distinguere le impostazioni di targeting dalla distribuzione effettiva delle visualizzazioni. Il pubblico che un inserzionista intende raggiungere non coincide necessariamente con quello che ha visto l&#8217;annuncio.<\/p>\n<p>Il terzo elemento \u00e8 l&#8217;accessibilit\u00e0 del contenuto pubblicitario. Per valutare una campagna non basta conoscere il nome dell&#8217;inserzionista: occorre poter esaminare il messaggio effettivamente diffuso, nei limiti previsti dalla normativa.<\/p>\n<p>Le future linee guida dovrebbero affrontare questi aspetti, favorendo un utilizzo pi\u00f9 efficace delle informazioni gi\u00e0 richieste dal DSA. <strong>Al momento non sono state approvate nuove specifiche tecniche attraverso la consultazione avviata il 4 novembre.<\/strong><\/p>\n<h2>Il valore degli archivi per giornalismo, ricerca e monitoraggio della comunicazione<\/h2>\n<p>Gli archivi degli annunci delle grandi piattaforme costituiscono una fonte di informazioni per attivit\u00e0 che vanno oltre il controllo della singola pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel settore della comunicazione commerciale consentono, ad esempio, di osservare quali messaggi vengono utilizzati nelle campagne, quali prodotti ricevono promozione e come cambiano le strategie creative nel corso del tempo.<\/p>\n<p>L&#8217;analisi deve comunque tenere conto dei limiti del materiale disponibile. La presenza di numerose inserzioni riferite a un marchio non permette, da sola, di determinare l&#8217;investimento pubblicitario complessivo. Allo stesso modo, l&#8217;esistenza di una campagna non dimostra che questa abbia prodotto vendite o risultati economici.<\/p>\n<p>Le informazioni raccolte attraverso gli archivi possono essere utilizzate per documentare tendenze comunicative, confrontare messaggi e individuare contenuti meritevoli di ulteriori verifiche. Non sostituiscono i dati commerciali riservati n\u00e9 rappresentano automaticamente una misurazione completa del mercato pubblicitario.<\/p>\n<p>Sul versante giornalistico, la possibilit\u00e0 di esaminare messaggi e finanziatori assume particolare rilievo nelle indagini sulle pratiche commerciali ingannevoli.<\/p>\n<p>La Commissione europea richiama espressamente l&#8217;utilit\u00e0 di questi strumenti nell&#8217;individuazione di possibili frodi online, campagne di disinformazione, promozioni scorrette e pubblicit\u00e0 riferite a prodotti o servizi illegali.<\/p>\n<p>Un archivio consultabile pu\u00f2 aiutare a ricostruire la diffusione di una campagna sospetta, verificare le informazioni sull&#8217;inserzionista e documentare le caratteristiche dei messaggi utilizzati.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;inserimento di una pubblicit\u00e0 in un archivio non costituisce per\u00f2 una certificazione della sua regolarit\u00e0.<\/strong> La valutazione dell&#8217;eventuale carattere illecito o ingannevole richiede verifiche ulteriori e l&#8217;applicazione delle norme pertinenti.<\/p>\n<p>Per le universit\u00e0 e i centri di ricerca, l&#8217;interesse riguarda anche la possibilit\u00e0 di effettuare analisi comparative su quantit\u00e0 consistenti di inserzioni. In questi casi, l&#8217;accesso tramite API e la disponibilit\u00e0 di dati sufficientemente strutturati assumono un&#8217;importanza particolare.<\/p>\n<p>La consultazione europea offre l&#8217;occasione di segnalare difficolt\u00e0 operative che possono limitare queste attivit\u00e0, ma non introduce automaticamente nuove funzionalit\u00e0 negli archivi esistenti.<\/p>\n<h2>I limiti di accesso e la tutela dei dati personali<\/h2>\n<p>Il rafforzamento della trasparenza pubblicitaria deve rispettare le garanzie previste per gli utenti delle piattaforme.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 39 del DSA stabilisce che gli archivi non debbano contenere dati personali relativi agli utenti ai quali una pubblicit\u00e0 \u00e8 stata mostrata o avrebbe potuto essere mostrata.<\/p>\n<p>La distinzione \u00e8 sostanziale. Le informazioni sui criteri di targeting e sulla distribuzione delle inserzioni possono essere rese disponibili secondo le prescrizioni del regolamento, senza trasformare l&#8217;archivio in un elenco delle persone raggiunte.<\/p>\n<p>Di conseguenza, gli archivi degli annunci delle grandi piattaforme non consentono di conoscere l&#8217;identit\u00e0 dei singoli destinatari di una campagna n\u00e9 di ricostruirne individualmente le abitudini di navigazione.<\/p>\n<p>La protezione dei dati personali rappresenta quindi un limite preciso all&#8217;accesso pubblico, anche quando le informazioni sarebbero potenzialmente interessanti per finalit\u00e0 di ricerca.<\/p>\n<p>Esistono inoltre limiti legati al campo di applicazione del regolamento. Gli obblighi dell&#8217;articolo 39 riguardano le piattaforme e i motori di ricerca designati come molto grandi, con riferimento agli annunci pubblicati sulle rispettive interfacce.<\/p>\n<p>Non esiste, attraverso questa disposizione, una banca dati unica che comprenda tutte le campagne pubblicitarie diffuse su Internet.<\/p>\n<p>Chi conduce un monitoraggio su pi\u00f9 servizi deve pertanto considerare la copertura di ciascun archivio, le informazioni effettivamente disponibili e le differenze tra gli strumenti di accesso.<\/p>\n<p>Anche la conservazione temporale incide sulle possibilit\u00e0 di ricerca: il periodo minimo stabilito dal DSA non garantisce una documentazione pubblica illimitata delle campagne passate.<\/p>\n<h2>Le indicazioni richieste agli operatori e il calendario europeo<\/h2>\n<p>La consultazione aperta dalla Commissione coinvolge un insieme ampio di soggetti. Sono invitati a contribuire ricercatori, organizzazioni della societ\u00e0 civile, giornalisti, rappresentanti dell&#8217;industria pubblicitaria e fornitori dei servizi interessati.<\/p>\n<p>L&#8217;obiettivo \u00e8 raccogliere elementi utili alla preparazione di linee guida capaci di migliorare l&#8217;effettiva fruibilit\u00e0 dei dati.<\/p>\n<p>Le osservazioni possono riguardare, tra gli altri aspetti, l&#8217;efficacia delle ricerche, l&#8217;accessibilit\u00e0 dei contenuti e le modalit\u00e0 attraverso cui gli archivi permettono di comprendere il pubblico raggiunto dalle inserzioni.<\/p>\n<p>Per gli operatori della comunicazione, il tema assume anche una dimensione metodologica. La disponibilit\u00e0 di strumenti pi\u00f9 facilmente interrogabili potrebbe favorire attivit\u00e0 di osservazione delle campagne e confronti tra messaggi pubblicitari, purch\u00e9 le informazioni siano interpretate correttamente.<\/p>\n<p>Un maggior livello di accessibilit\u00e0 non comporterebbe comunque la disponibilit\u00e0 automatica di dati su budget, conversioni o risultati commerciali che il regolamento non impone di pubblicare.<\/p>\n<p>Il percorso istituzionale proseguir\u00e0 dopo la chiusura della raccolta dei contributi, fissata al <strong>2 dicembre 2026<\/strong>.<\/p>\n<p>Secondo il calendario comunicato dalla Commissione, nel 2027 \u00e8 prevista un&#8217;ulteriore consultazione mirata su una bozza delle linee guida, con il coinvolgimento dei soggetti interessati.<\/p>\n<p>La pubblicazione del documento definitivo \u00e8 programmata per il <strong>secondo trimestre del 2028<\/strong>.<\/p>\n<p>Le linee guida saranno predisposte nell&#8217;ambito della facolt\u00e0 attribuita alla Commissione dall&#8217;articolo 39, paragrafo 3, del Digital Services Act. Serviranno a orientare la progettazione degli archivi e a sostenere le attivit\u00e0 di vigilanza sull&#8217;adempimento degli obblighi esistenti.<\/p>\n<p>Non costituiscono una nuova legge gi\u00e0 approvata e non sostituiscono le disposizioni attualmente applicabili.<\/p>\n<p>Nel frattempo, gli archivi degli annunci delle grandi piattaforme restano soggetti alle prescrizioni del DSA. La consultazione riguarda la possibilit\u00e0 di renderli strumenti pi\u00f9 efficaci per il controllo pubblico, senza sospendere gli obblighi gi\u00e0 in vigore.<\/p>\n<p>Per le organizzazioni che utilizzano questi dati in attivit\u00e0 di ricerca e monitoraggio, il passaggio pi\u00f9 immediato \u00e8 la raccolta di osservazioni documentate sulle difficolt\u00e0 incontrate nella consultazione degli archivi. Il termine del 2 dicembre rappresenta la prima scadenza per sottoporle formalmente alla Commissione, prima della successiva fase di elaborazione delle linee guida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione europea ha avviato il 4 novembre 2026 una consultazione pubblica per migliorare gli strumenti attraverso i quali cittadini, giornalisti e ricercatori possono esaminare le pubblicit\u00e0 diffuse dalle maggiori piattaforme digitali. 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